Art. 7
7 / 9Disposizioni di attuazione
In vigore dal 3 mag 2015
1. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui al presente decreto, nonché sono definite le modalità operative e gestionali necessarie per l'esecuzione dei rimborsi e per l'attuazione delle disposizioni dei regimi speciali disciplinati dal presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-31;42#art-7