Art. 5 · Revoca del licenziamento

Art. 5

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Revoca del licenziamento

In vigore dal 7 mar 2015
1. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purchè effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23#art-5