Art. 4 · Vizi formali e procedurali

Art. 4

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Vizi formali e procedurali

In vigore dal 23 lug 2020
1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all', comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all' della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli del presente decreto.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 16 luglio 2020, n. 150, (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2020, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio».".

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23#art-4