Art. 7 · Competenza ai fini del riconoscimento di un ordine di protezione europeo
Capo III

Art. 7

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Competenza ai fini del riconoscimento di un ordine di protezione europeo

In vigore dal 10 mar 2015
Competenza ai fini del riconoscimento di un ordine di protezione europeo 1. Sul riconoscimento di un ordine di protezione europeo decide la Corte di appello nel cui distretto la persona protetta, in sede di richiesta, ha dichiarato di soggiornare o di risiedere o presso cui ha dichiarato l'intenzione di soggiornare o di risiedere.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-02-11;9#art-7