Art. 5 · Procedimento di emissione dell'ordine di protezione europeo
Capo II

Art. 5

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Procedimento di emissione dell'ordine di protezione europeo

In vigore dal 10 mar 2015
Procedimento di emissione dell'ordine di protezione europeo 1. L'ordine di protezione europeo è emesso dal giudice che dispone una delle misure cautelari previste dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale. 2. Il giudice provvede su richiesta della persona protetta che dichiari di soggiornare o risiedere all'interno di altro Stato membro ovvero che manifesti l'intenzione di risiedere o soggiornare in altro Stato membro. La richiesta può essere presentata anche dal rappresentante legale della persona protetta. Nella richiesta sono indicati, a pena di inammissibilità, il luogo in cui la persona protetta ha assunto o intende assumere la residenza, la durata e le ragioni del soggiorno. 3. L'ordinanza relativa all'ordine di protezione europeo è emessa in conformità al modello dell'allegato A e contiene i seguenti dati: a) identità e cittadinanza della persona protetta, nonché identità e cittadinanza del tutore o del rappresentante, se la persona protetta è minore o legalmente incapace; b) data a decorrere dalla quale la persona protetta risieda o soggiorni ovvero intenda risiedere o soggiornare nello Stato di esecuzione e periodo o periodi di soggiorno, se noti; c) indirizzo, numeri di telefono e fax, nonché indirizzo di posta elettronica certificata dell'autorità che ha emesso il provvedimento; d) data di deposito del provvedimento contenente la misura di protezione in base alla quale è stato emesso l'ordine di protezione europeo; e) sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all'adozione della misura di protezione; f) divieti e restrizioni imposti dalla misura di protezione, ivi compreso l'eventuale utilizzo di dispositivo tecnologico di controllo in conformità alle previsioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, e relativo periodo di applicazione; g) identità e cittadinanza della persona che determina il pericolo, nonché dati di contatto di tale persona; h) eventuale ammissione della persona protetta al patrocinio a carico dello Stato e indicazione della data di emissione del relativo provvedimento. 4. Avverso il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di emissione dell'ordine di protezione europeo può essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 1, 3, 4, 5 e 6, della legge 22 aprile 2005, n. 69.
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