Art. 15 · Protezione dei dati personali
Capo V

Art. 15

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Protezione dei dati personali

In vigore dal 10 mar 2015
1. Al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e in particolare quelle previste dalla parte II, titolo I dello stesso codice. 2. Quando il Ministero della giustizia ritiene che i dati ricevuti dallo Stato di emissione sono incompleti o inesatti, ne dà immediata comunicazione alla competente autorità dello Stato di emissione. 3. Quando risulta che i dati trasmessi sono incompleti o inesatti, il Ministero della giustizia procede ad analoga comunicazione alla competente autorità dello Stato di esecuzione. 4. Oltre ai diritti di cui all' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'interessato ha il diritto di ottenere: a) che i dati non vengano cancellati ma solo conservati temporaneamente se vi sono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere un proprio legittimo interesse: i dati così conservati sono trattati ulteriormente solo per lo scopo che ha impedito la loro cancellazione; b) che sia data evidenza alla competente autorità dello Stato di esecuzione dell'esercizio dei predetti diritti. 5. I dati personali trattati a norma del presente decreto sono utilizzati esclusivamente per le finalità di reciproco riconoscimento degli effetti delle misure di protezione. L'ulteriore trattamento è ammesso a condizione che non sia incompatibile con le suddette finalità e che le autorità competenti siano autorizzate a trattare tali dati per le ulteriori finalità e nel rispetto del principio di necessità di cui all' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 6. Si considerano non incompatibili le seguenti finalità: a) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento dei reati o l'esecuzione delle sanzioni penali, diversi da quelli per cui i dati sono stati trasmessi o resi disponibili; b) la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica.
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