Art. 13 · Informazioni alla Commissione europea
Capo V

Art. 13

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Informazioni alla Commissione europea

In vigore dal 10 mar 2015
1. Per consentire la valutazione in ordine alle modalità di attuazione degli obblighi nascenti dal recepimento della direttiva, il Ministero della giustizia provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, a inviare un rapporto alla Commissione europea circa il numero di ordini di protezione emessi e riconosciuti dalle autorità competenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-02-11;9#art-13