Capo IV
Art. 12
12 / 16Cessazione degli effetti del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo
In vigore dal 10 mar 2015
Cessazione degli effetti del riconoscimento
dell'ordine di protezione europeo
1. A seguito della comunicazione dell'intervenuta modifica delle misure di protezione poste alla base dell'ordine di protezione europeo riconosciuto ai sensi dell' e dell', comma 1, la Corte d'appello, con il procedimento di cui all', può revocare o sostituire le misure adottate ovvero modificarne le modalità di applicazione.
2. La Corte d'appello, con le medesime modalità stabilite al comma 1, dichiara la cessazione dell'efficacia del riconoscimento dell'ordine di protezione quando:
a) riceve comunicazione che l'autorità competente dello Stato di emissione ha annullato o revocato la misura di protezione posta alla base dell'ordine di protezione europeo;
b) riceve comunicazione che l'autorità competente dello Stato di emissione ha modificato il contenuto della misura di protezione e non vi è corrispondenza tra le prescrizioni imposte e quelle conseguenti all'applicazione delle misure regolate dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale;
c) sussistono elementi idonei a desumere che la persona protetta non si trova all'interno del territorio nazionale;
d) in riferimento al fatto in relazione al quale è stata disposta la misura di protezione e previa qualificazione dello stesso sulla base della normativa nazionale, sono trascorsi i termini previsti dall'articolo 308 del codice di procedura penale;
e) lo Stato di emissione ha comunicato l'esecuzione, nei confronti della persona che determina il pericolo, di una sentenza di condanna a pena detentiva ovvero di una misura cautelare detentiva anche per fatti diversi da quelli posti alla base dell'ordine di protezione europeo;
f) risulta che la persona che determina il pericolo si trova sottoposta in Italia a pena detentiva ovvero alla misura cautelare della custodia in carcere in forza di provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria nazionale e in relazione a fatti diversi da quelli posti alla base dell'ordine di protezione europeo;
g) nei confronti della persona che determina il pericolo è stato pronunciato il riconoscimento, ai fini della sua esecuzione in Italia, di una sentenza di condanna a pena detentiva emessa in altro Stato membro, ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, attuativo della decisione quadro 2008/909/GAI.
3. La Corte d'appello adotta i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2, secondo le forme previste nell', previa, se occorre, richiesta di informazioni allo Stato di emissione.
4. Qualora la Corte emetta un provvedimento di modifica delle misure adottate in sede di riconoscimento dell'ordine di protezione europeo ovvero dichiari la cessazione dell'efficacia del riconoscimento, provvede a darne comunicazione allo Stato di emissione secondo le modalità indicate nell'.
5. Avverso la decisione della Corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.
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