Art. 3 · Modifiche all'articolo 97 del codice di procedura penale

Art. 3

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Modifiche all'articolo 97 del codice di procedura penale

In vigore dal 20 feb 2015
1. Il comma 2 dell'articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «2. Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-01-30;6#art-3