Art. 8 · Modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni della commissione censuaria centrale

Art. 8

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Modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni della commissione censuaria centrale

In vigore dal 28 gen 2015
Modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni della commissione censuaria centrale 1. Entro novanta giorni dalla richiesta del Direttore dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui ai commi 5, lettere b) e c), e 6 dell', comunicano le rispettive designazioni al Ministero dell'economia e delle finanze e al Direttore dell'Agenzia delle entrate. 2. Sulla base delle designazioni pervenute, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina con proprio decreto i componenti effettivi e supplenti della commissione censuaria centrale. In caso di mancata o incompleta designazione, il Ministro provvede comunque alla nomina dei componenti nel rispetto dei criteri di cui all'. 3. Della nomina è data comunicazione ai componenti da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
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