Art. 20 · Spese di funzionamento

Art. 20

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Spese di funzionamento

In vigore dal 28 gen 2015
1. Ai componenti delle commissioni non spetta nessun compenso, gettone, emolumento o indennità comunque definiti, fatti salvi eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno. 2. La liquidazione e il pagamento dei rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni censuarie locali e della commissione censuaria centrale sono eseguiti dall'Agenzia delle entrate. Al funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle risorse iscritte in bilancio per fare fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate, utilizzando prioritariamente le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all', comma 286, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-12-17;198#art-20