Art. 2 · Commissioni censuarie locali

Art. 2

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Commissioni censuarie locali

In vigore dal 28 gen 2015
1. Le commissioni censuarie locali sono articolate in sezioni di cui una competente in materia di catasto terreni, una competente in materia di catasto urbano e una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati di cui all' della legge 11 marzo 2014, n. 23. 2. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati e previa valutazione delle risorse finanziarie disponibili. 3. Il presidente della commissione censuaria locale è nominato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione essa ha sede tra i magistrati ordinari o amministrativi, o tra i presidenti o i presidenti di sezione delle Commissioni tributarie provinciali diverse da quella competente in relazione agli atti della medesima commissione censuaria. 4. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nella funzione dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico o, in subordine, d'età.
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