Art. 16
16 / 22Poteri delle commissioni censuarie
In vigore dal 28 gen 2015
1. Le commissioni censuarie, ai fini istruttori, hanno facoltà di richiedere dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate e ai Comuni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-12-17;198#art-16