Art. 1 · Commissioni censuarie locali e commissione censuaria centrale

Art. 1

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Commissioni censuarie locali e commissione censuaria centrale

In vigore dal 28 gen 2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, ed in particolare l', comma 3, lettera a), che, nel contesto di una generale revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, ha dettato i criteri e i principi per ridefinire le competenze, inclusa la validazione delle funzioni statistiche, la composizione ed il funzionamento delle commissioni censuarie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, in materia di perfezionamento e revisione del sistema catastale, che al Titolo III prevede e disciplina le commissioni censuarie; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2014; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ritenuto di non conformarsi integralmente ai pareri della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati del 6 agosto 2014 e della 6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica del 1° agosto 2014; Visto l', comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2014; Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari espressi ai sensi dell', comma 7, della citata legge n. 23 del 2014; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Commissioni censuarie locali e commissione censuaria centrale 1. Le commissioni censuarie sono ordinate in commissioni censuarie locali, aventi sede nelle città individuate nell'allegata tabella, e in commissione censuaria centrale, avente sede in Roma.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-12-17;198#art-1