Art. 23 · Condizioni ulteriori per le importazioni da Paesi terzi di pollame ed uova da cova
Capo III

Art. 23

Abrogato23 / 28

Condizioni ulteriori per le importazioni da Paesi terzi di pollame ed uova da cova

In vigore dal 27 set 2022
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-12-03;199#art-23