Art. 25 · Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat
Capo IV

Art. 25

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Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat

In vigore dal 13 dic 2014
Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat 1. Il comma 5 dell' del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è sostituito dal seguente: «5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all' del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall', comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.».
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