Art. 23 · Semplificazione elenchi intrastat servizi
Capo IV

Art. 23

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Semplificazione elenchi intrastat servizi

In vigore dal 13 dic 2014
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute, al fine di ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta ed il Paese di pagamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175#art-23