Art. 2 · Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta
Capo I

Art. 2

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Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta

In vigore dal 13 dic 2014
Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, all', dopo il comma 6-quater, è aggiunto il seguente: «6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall', del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.». 2. Nell', comma 4-bis, lettera b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, le parole: «entro il 31 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed ha valore fino alla data di revoca;» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF unitamente alle certificazioni di cui all', comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità per la variazione delle scelte da parte dei sostituti d'imposta;».
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