Art. 9 · Divieto di oneri aggiuntivi
Sez. III

Art. 9

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Divieto di oneri aggiuntivi

In vigore dal 6 dic 2014
1. Il vettore, l'agente di viaggio e l'operatore turistico che offrono alle persone con disabilità o a mobilità ridotta prenotazioni e biglietti con oneri aggiuntivi sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-04;169#art-9