Art. 8 · Diritto al trasporto
Sez. III

Art. 8

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Diritto al trasporto

In vigore dal 6 dic 2014
1. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico, salvo ricorrano le ragioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento, che rifiutano di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di far salire a bordo una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La medesima sanzione si applica quando, ai sensi dell', paragrafo 4, primo comma, del regolamento, cessano di applicarsi le ragioni di cui al paragrafo 1 del predetto articolo, nonché quando, ai sensi dell', paragrafo 4, secondo comma, l'accompagnatore non è trasportato gratuitamente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-04;169#art-8