Art. 3 · Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento
Capo I

Art. 3

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Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento

In vigore dal 1 feb 2022
1. L'organismo responsabile di cui all'articolo 28 del regolamento è individuato nell'Autorità e svolge le seguenti funzioni: a) vigilare sulla corretta applicazione del regolamento ed effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto; b) istruire e valutare i reclami, presentati ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento, ai fini dell'accertamento delle infrazioni degli obblighi previsti dal regolamento, relativamente ai servizi regolari, di cui all', commi 3, 4, e 5, del presente decreto. c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto. 2. L'Autorità è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento. 3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità può acquisire dai vettori, dagli enti di gestione delle stazioni o da qualsiasi altro soggetto interessato informazioni e documentazione e può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione delle stazioni. 4. L'Autorità riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Ogni volta che lo ritenga necessario, l'Autorità può avanzare al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto, anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate. 5. Ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo al vettore, trascorsi novanta giorni dalla presentazione può presentare un reclamo all'Autorità per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento della medesima Autorità, adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L'Autorità istruisce e valuta, a norma dell', i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione. 6. Per i servizi regolari di competenza regionale e locale i reclami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui all', all'Autorità con periodicità mensile. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le predette strutture regionali sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni. 7. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in ordine ai compiti ed alle funzioni dell'Autorità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali interessati, indicano le stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone con disabilità o a mobilità ridotta, ai fini della designazione prevista all' del regolamento cui provvede il Ministero. Al fine di garantire la tutela uniforme dei diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i criteri e le modalità in base ai quali sono designate dette stazioni. 8. Per lo svolgimento delle funzioni cui ai commi 1 e 2, all'Autorità sono assegnate ulteriori dieci unità di personale, da reperire nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con le modalità previste dall'articolo 37, comma 6, lettera b-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse, già previste a legislazione vigente, di cui al medesimo articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e senza incremento del contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-04;169#art-3