Art. 2 · Definizioni
Capo I

Art. 2

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Definizioni

In vigore dal 6 dic 2014
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus; b) «Autorità»: l'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; c) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) «Organismo responsabile»: l'organo che svolge i compiti e le funzioni dell'Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento previsto all'articolo 28 del medesimo regolamento; e) «servizi regolari»: i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con autobus con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite; f) «servizi occasionali»: i servizi che non rientrano nella definizione di servizi regolari e la cui principale caratteristica è il trasporto con autobus di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore stesso; g) «contratto di trasporto»: il contratto di trasporto, a titolo gratuito od oneroso, concluso fra un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi regolari o occasionali; h) «biglietto»: il documento in corso di validità o altra prova di un contratto di trasporto; i) «condizioni contrattuali»: le condizioni del vettore, sotto forma di condizioni generali o tariffe legalmente in vigore, che sono diventate, con la conclusione del contratto di trasporto, parte integrante dello stesso; l) «vettore»: la persona fisica o giuridica, diversa dall'operatore turistico, dall'agente di viaggio o dal venditore di biglietti, che offre servizi regolari o occasionali di trasporto al pubblico; m) «vettore esecutore»: la persona fisica o giuridica, diversa dal vettore, che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto; n) «stazione»: la stazione presidiata in cui, secondo un percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, dotata di strutture tra le quali il banco dell'accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria; o) «fermata d'autobus»: il punto diverso dalla stazione in cui, secondo il percorso specificato, è prevista una fermata del servizio regolare per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri; p) «ente di gestione della stazione»: l'ente pubblico o privato responsabile della gestione di una stazione designata; q) «operatore turistico»: l'organizzatore o il rivenditore, diverso dal vettore, ai sensi dell', paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE; r) «agente di viaggio»: l'intermediario che agisce per conto del passeggero nella conclusione di contratti di trasporto; s) «venditore di biglietti»: l'intermediario che conclude contratti di trasporto per conto del vettore; t) «persona con disabilità o persona a mobilità ridotta»: la persona la cui mobilità sia ridotta nell'uso del trasporto a causa di una disabilità fisica, sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea, disabilità o minorazione mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento alle sue esigenze specifiche del servizio fornito a tutti i passeggeri; u) «condizioni d'accesso»: le norme, gli orientamenti e le informazioni relative all'accessibilità degli autobus o delle stazioni designate, comprese le strutture per persone con disabilità o a mobilità ridotta; v) «prenotazione»: la prenotazione di un posto a sedere nell'autobus per un servizio regolare ad uno specifico orario di partenza; z) «cancellazione»: la mancata effettuazione di un servizio regolare originariamente previsto; aa) «ritardo»: la differenza di tempo fra l'ora di partenza del servizio regolare prevista secondo l'orario pubblicato e l'ora della partenza effettiva.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-04;169#art-2