Art. 14 · Informazione su cancellazioni e ritardi
Sez. IV

Art. 14

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Informazione su cancellazioni e ritardi

In vigore dal 6 dic 2014
1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo. Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria sono soggetti il vettore o l'ente di gestione della stazione, che non assicurano che le persone con disabilità o a mobilità ridotta ricevano le informazioni necessarie di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-04;169#art-14