Sez. III
Art. 10
10 / 19Accessibilità ed informazione
In vigore dal 6 dic 2014
1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che non stabiliscono, in collaborazione con le organizzazioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento, condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
2. Il vettore, l'operatore turistico o l'ente di gestione della stazione, che non mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui all', paragrafi 2 e 3, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
3. Il vettore, l'operatore turistico o l'ente di gestione della stazione, che non distribuiscono materialmente, su richiesta del passeggero, le informazioni sulle condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta in violazione dell', paragrafo 4, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
4. Il vettore, l'operatore turistico o l'agente di viaggio, che non garantiscono la disponibilità, su richiesta del passeggero, in formati adeguati ed accessibili alle persone con disabilità o a mobilità ridotta delle informazioni generali e delle condizioni di trasporto di cui all', paragrafo 5, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-04;169#art-10