Art. 4
4 / 7Registro degli operatori
In vigore dal 25 dic 2014
1. Al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al regolamento (UE) n. 995/2010 da parte dell'autorità nazionale competente, è istituito il registro degli operatori. Alla tenuta del Registro il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Ai fini della valutazione del rischio di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 995/2010, l'Autorità nazionale competente riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 1° febbraio di ogni anno, i dati dei destinatari indicati nella dichiarazione doganale di importazione relativi all'anno precedente, completi di ogni altra utile informazione sulle singole importazioni da essi effettuate, riguardanti i codici della nomenclatura combinata riportati nell'allegato al regolamento (UE) n. 995/2010. Tali informazioni sono espressamente previste nell'ambito delle realizzazioni dell'interoperabilità per l'attuazione dello sportello unico doganale.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base dei dati del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono individuati i requisiti per l'iscrizione al registro, le modalità di gestione, il corrispettivo dovuto per l'iscrizione al medesimo e le relative modalità di versamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-10-30;178#art-4