Art. 3 · Disposizioni sul sistema di licenze FLEGT

Art. 3

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Disposizioni sul sistema di licenze FLEGT

In vigore dal 25 dic 2014
1. Una licenza Forest Law Enforcement, Governance and Trade, di seguito denominata FLEGT, relativa a ciascun carico, è messa a disposizione dell'autorità nazionale competente, preventivamente o contestualmente alla presentazione della dichiarazione in dogana per detto carico, ai fini del controllo e dell'immissione in libera pratica nell'Unione europea. 2. L'autorità nazionale competente e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono richiedere che la licenza sia tradotta in lingua italiana a spese dell'importatore. 3. L'Autorità nazionale competente e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono le modalità per concorrere all'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, secondo i principi dello sportello unico doganale. 4. Nelle more della realizzazione dell'interoperabilità prevista dallo sportello unico doganale e delle conseguenti modalità per l'effettuazione concomitante dei controlli, le strutture dell'autorità nazionale competente collaborano con quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'effettuazione delle verifiche merceologiche dei carichi. 5. Al fine di assicurare l'integrale copertura degli oneri relativi alle procedure di controllo, gli importatori versano un contributo finanziario fisso per ogni carico di legno e prodotti derivati a cui si applica il sistema di licenze FLEGT. 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite l'entità, determinata sulla base del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni, e le modalità di versamento dei contributi di cui al comma 5.
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