Art. 2 · Autorità competente

Art. 2

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Autorità competente

In vigore dal 25 dic 2014
1. L'autorità nazionale competente preposta all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominata Autorità nazionale competente, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, il quale effettua anche i controlli previsti dai due regolamenti. 2. L'autorità nazionale competente, cura i rapporti con la Commissione europea, con le organizzazioni indipendenti di cui all', primo paragrafo, n. 14), del regolamento (CE) n. 2173/2005 e con gli organismi di controllo di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 995/2010. 3. L'autorità nazionale competente assicura il necessario coordinamento tra le amministrazioni coinvolte nell'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con il supporto della Consulta di cui all' del presente decreto legislativo. 4. L'autorità nazionale competente, informata la Consulta di cui all' del presente decreto legislativo, trasmette alla Commissione europea, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2173/2005 riferita all'anno civile precedente, e con cadenza biennale, entro il 30 aprile, una relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010, nel corso del biennio precedente. 5. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui al comma 4, l'autorità nazionale competente riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 1° febbraio di ogni anno, le informazioni richieste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2173/2005. Tali informazioni sono espressamente previste nell'ambito delle realizzazioni dell'interoperabilità per l'attuazione dello sportello unico doganale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-10-30;178#art-2