Art. 2
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In vigore dal 10 mar 2015
1. All'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono effettuate le seguenti modifiche:
a) nel paragrafo 1 dell'allegato n. 1 le parole: «ad un periodo» sono sostituite dalle seguenti: «a distinti periodi», le parole: «che coincide» sono sostituite dalle seguenti: «coincidenti», la parola: «annuali» è soppressa e le parole: «per l'esercizio di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun esercizio »;
b) nel paragrafo 2 dell'allegato n. 1, dopo le parole: «durante la gestione», sono inserite le seguenti: «Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.», e dopo le parole: «salvo diversa disposizione normativa» sono inserite le seguenti: «di disciplina delle entrate vincolate»;
c) nel paragrafo 15 dell'allegato n. 1, le parole: «il pareggio finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «l'equilibrio di bilancio», le parole: «Il pareggio finanziario nel bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «L'equilibrio di bilancio» e la parola: «rispettato» è sostituita dalla seguente: «rispettati»;
d) il paragrafo 16 dell'allegato n. 1 è sostituito dal seguente:
«16. Principio della competenza finanziaria
Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).
Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.
Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.
Gli stanziamenti del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in occasione della sua approvazione.
Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. È, in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.
L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.
L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:
(a) la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva;
(b) il titolo giuridico che supporta il credito;
(c) l'individuazione del soggetto debitore;
(d) l'ammontare del credito;
(e) la relativa scadenza.
Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. È esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.
L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.
Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:
(a) la ragione del debito;
(b) la determinazione della somma da pagare;
(c) il soggetto creditore;
(d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio
(e) la relativa scadenza.
Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.
In ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto,al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, fino all'esercizio 2015, di una legge di autorizzazione all'indebitamento.
Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e anche di provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle annualità contemplate dal bilancio.
La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve conseguire, automaticamente, comporta che, in deroga al principio generale, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, devono essere registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata.
Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.
Gli incassi ed i pagamenti risultanti dai mandati versati all'entrata del bilancio dell'amministrazione pubblica stessa a seguito di regolazioni contabili (che non danno luogo ad effettivi incassi e pagamenti) sono imputati all'esercizio cui fanno riferimento i titoli di entrata e di spesa.
è prevista la coesistenza di documenti contabili finanziari ed economici, in quanto una rappresentazione veritiera della gestione non può prescindere dall'esame di entrambi gli aspetti.»
2. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo l'allegato 3, sono aggiunti i seguenti:
a) Allegato n. 4 recante i principi contabili applicati, articolato in n. 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", in n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", in n. 4/3 "Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria" e in 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", che costituisce l'allegato A al presente decreto;
b) Allegato n. 5 recante gli allegati alla delibera di riaccertamento straordinario dei residui, articolato in n. 5/1 "Determinazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2015-2017 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015" e in n. 5/2 "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui", che costituisce l'allegato B al presente decreto:
c) Allegato n. 6 recante il piano dei conti integrato, articolato in n. 6/1 "Piano dei conti finanziario", in n. 6/2 Piano dei conti economico, in n. 6/3 "Piano dei conti patrimoniale", che costituisce l'allegato C al presente decreto;
d) Allegato n. 7 "Codifica della transazione elementare" che costituisce l'allegato D al presente decreto;
e) Allegato n. 8 recante gli allegati delle variazioni del bilancio di previsione per il tesoriere, articolato in n. 8/1 "Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere", in n. 8/2 "Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato" e in n. 8/3 "Comunicazione al tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria che rilevano solo ai fini del controllo del tesoriere", che costituisce l'allegato E al presente decreto;
f) Allegato n. 9 recante schema del "Bilancio di previsione" che costituisce l'allegato F al presente decreto;
g) Allegato n. 10 recante schema del "Rendiconto della gestione" che costituisce l'allegato. G al presente decreto;
h) Allegato n. 11 "Schema di Bilancio consolidato" che costituisce l'allegato H al presente decreto;
i) Allegato n. 12 recante gli allegati al Documento tecnico di accompagnamento per le regioni e al Piano esecutivo di gestione per gli enti locali, articolato in nn. da 12/1 a 12/7, che costituisce l'allegato I al presente decreto;
l) Allegato n. 13 recante l'elenco delle entrate per titoli, tipologie e categorie, articolato in n. 13/1 e n. 13/2, che costituisce l'allegato L al presente decreto;
m) Allegato n. 14 "Elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa" che costituisce l'allegato M al presente decreto;
n) Allegato n. 15 "Enti non sanitari - Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-Programmi-COFOG e SIOPE" che costituisce l'allegato N al presente decreto;
o) Allegato n. 16 "Enti sanitari - Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-Programmi-COFOG" che costituisce l'allegato O al presente decreto
p) Allegato n. 17 "Rendiconto del tesoriere", articolato in nn. 17/1, 17/2 e 17/3, che costituisce l'allegato P al presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126#art-2