Art. 2
2 / 2Disposizioni finanziarie
In vigore dal 27 ago 2014
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, per la copertura degli oneri inerenti ai controlli di cui al comma 9 dell'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 luglio 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Lorenzin, Ministro della salute
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Mogherini, Ministro degli affari esteri
Orlando, Ministro della giustizia
Lanzetta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-07-16;112#art-2