Art. 2 · Disposizioni finanziarie

Art. 2

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 27 ago 2014
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, per la copertura degli oneri inerenti ai controlli di cui al comma 9 dell'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 luglio 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Lorenzin, Ministro della salute Guidi, Ministro dello sviluppo economico Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Mogherini, Ministro degli affari esteri Orlando, Ministro della giustizia Lanzetta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-07-16;112#art-2