Art. 3 · Copertura finanziaria

Art. 3

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Copertura finanziaria

In vigore dal 16 ago 2014
1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-07-01;101#art-3