Capo I
Art. 4
4 / 24Funzioni dell'Organismo
In vigore dal 11 ago 2023
1. L'Organismo vigila sull'osservanza del regolamento e adotta le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. È responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto. Esercita le funzioni di cui agli , paragrafo 4, ultimo comma, 18, paragrafo 5, e 19, paragrafo 6, del regolamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organismo può:
a) effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento, per quanto ivi previsto;
b) acquisire dalle imprese ferroviarie, dai gestori delle stazioni, dai gestori delle infrastrutture, dai venditori di biglietti, dai tour operator e da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e documentazione ed effettuare verifiche e ispezioni;
c) prescrivere la cessazione delle condotte in contrasto con il regolamento, disponendo, se del caso, le misure opportune di ripristino.
3. L'Organismo riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Ogni volta che lo ritenga necessario, l'Organismo può avanzare al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto, anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate.
4. Ogni passeggero, dopo aver presentato reclamo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, può presentare, entro tre mesi dal ricevimento della risposta al predetto reclamo ritenuta non satisfattiva ovvero dalla presentazione del reclamo iniziale in caso di mancata risposta, un reclamo all'Organismo, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento dell'Organismo.
5. L'Organismo istruisce e valuta, anche congiuntamente, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione.
6. È fatta salva l'applicazione delle penali previste dai contratti di servizio pubblico in vigore, limitatamente a condotte diverse da quelle sanzionate ai sensi del presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-04-17;70#art-4