Capo VII
Art. 20
21 / 24Sanzioni per violazioni degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta
In vigore dal 11 ago 2023
1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli da 21 a 26 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. Alle sanzioni di cui al comma 1 non si applica l' della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-04-17;70#art-20