Art. 14 · Sanzioni per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni
Capo IV

Art. 14

Abrogato15 / 24

Sanzioni per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni

In vigore dal 11 ago 2023
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 103

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-04-17;70#art-14