Art. 4
4 / 18Violazione degli obblighi in materia di classificazione e modifica dell'etichettatura dei prodotti fitosanitari, derivanti dall'articolo 31, paragrafo 2, secondo capoverso del regolamento
In vigore dal 21 mag 2014
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo il quale, a seguito di modifiche della classificazione e dell'etichettatura del prodotto fitosanitario disposte dall'Autorità competente, non provvede ad adeguare la classificazione o ad aggiornare l'etichetta conformemente alla direttiva 1999/45/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora il titolare dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo, a seguito delle modifiche di cui al comma 1, adegua la classificazione o aggiorna l'etichetta con ritardo ingiustificato, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 euro a 4.500 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le modifiche della classificazione e l'aggiornamento dell'etichetta disposte dall'Autorità competente siano peggiorative rispetto a quelle precedentemente autorizzate, è comminata la sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo, a seguito di modifiche di cui al comma 3, adegua la classificazione o aggiorna l'etichetta con ritardo ingiustificato, è soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-04-17;69#art-4