Art. 14
14 / 18Autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni
In vigore dal 21 mag 2014
1. In applicazione dell', comma terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il rapporto relativo all'accertamento delle violazioni sanzionate dal presente decreto è presentato all'autorità amministrativa competente ai sensi delle norme regionali.
2. L'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui all', all', all', all', all', all', comma 6, all', comma 1, limitatamente all'omessa tenuta del registro è di competenza, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui all', all', all', all', commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all', comma 1, limitatamente all'omessa trasmissione delle informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 67 del regolamento, comma 2 e comma 3, del presente decreto, è di competenza del Ministero della salute per il tramite della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione.
4. Restano salve le competenze attribuite dalla legislazione vigente all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-04-17;69#art-14