Art. 13
13 / 18Pubblicazione del provvedimento che applica le sanzioni
In vigore dal 21 mag 2014
1. Quando è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 7.500 euro l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, può disporre, tenuto conto della natura e della gravità del fatto, la pubblicazione di un estratto del provvedimento contenente la sintetica indicazione dell'illecito commesso, del suo autore e della sanzione in concreto applicata su almeno due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, e la comunicazione di tale pubblicazione al Ministero della salute.
2. La pubblicazione deve essere eseguita, decorso il termine per l'opposizione all'ordinanza ingiunzione di cui al comma 1, in seguito al passaggio in giudicato, a norma dell'articolo 324 del codice di procedura civile, dell'ordinanza o della sentenza emessa a norma dell' del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
3. Il provvedimento che accerta la violazione è comunicato dall'Autorità procedente al Ministero della salute il quale, annualmente, provvederà alla pubblicazione sul portale istituzionale di tutti i provvedimenti sanzionatori emanati in applicazione del presente decreto.
4. La pubblicazione del provvedimento è eseguita con le modalità previste dall'articolo 36 del codice penale, in quanto applicabile.
Storico versioni
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