Art. 12 · Sanzioni amministrative accessorie e divieto di pagamento della sanzione in misura ridotta

Art. 12

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Sanzioni amministrative accessorie e divieto di pagamento della sanzione in misura ridotta

In vigore dal 21 mag 2014
1. In caso di violazione delle disposizioni sanzionate all', commi 1, 2 e 3, all', commi 1, 2 e 3, fatti salvi i casi di particolare tenuità del fatto, all', commi 3 e 4, all', commi 1 e 2, all', commi 1 e 2, all', all', commi 1 e 2, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito. 2. In caso di reiterazione della medesima violazione o di più violazioni delle disposizioni sanzionate all', commi 1 e 2, all', all', commi 3 e 4, all', all', commi 3 e 4, all', commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, all', in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione per un periodo da uno a sei mesi del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito. 3. Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, qualora successivamente all'emissione del provvedimento di sospensione sia commessa un'ulteriore violazione, è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-04-17;69#art-12