Art. 5 · Progettazione dei prodotti
Titolo I

Art. 5

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Progettazione dei prodotti

In vigore dal 12 apr 2014
1. In coerenza con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, disciplina le misure dirette a: a) promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio; b) favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, al fine di facilitare le operazioni di smontaggio, riparazione, nonché le operazioni di preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, recupero e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali, con particolare riguardo per quei prodotti che introducono soluzioni innovative per la diminuzione dei carichi ambientali associati al ciclo di vita; c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE. 2. Le misure di cui al comma 1 tengono conto dell'intero ciclo di vita delle apparecchiature e delle migliori tecniche disponibili, e sono volte, in particolare, a favorire la corretta applicazione dei requisiti di progettazione ecologica di cui al decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, nonché ad evitare che le caratteristiche specifiche della progettazione o i processi di fabbricazione possano ostacolare o limitare il riutilizzo e il trattamento dei RAEE, salvo che gli stessi presentino vantaggi di primaria importanza in relazione ad interessi di rilevanza costituzionale, quali la protezione dell'ambiente e la sicurezza. 3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, individua e promuove politiche di sostegno e di incentivazione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti.
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