Art. 39 · Modifica degli allegati
Titolo VI

Art. 39

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Modifica degli allegati

In vigore dal 12 apr 2014
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, si provvede al recepimento delle direttive tecniche di modifica degli allegati, al fine di dare attuazione a successive disposizioni europee. 2. Qualora tali direttive tecniche prevedano poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento è emanato di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-14;49#art-39