Art. 37 · Ispezione e monitoraggio
Titolo V

Art. 37

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Ispezione e monitoraggio

In vigore dal 12 apr 2014
1. Le autorità competenti svolgono ispezioni e monitoraggi per verificare la corretta attuazione del presente decreto. Tali ispezioni comprendono almeno: a) le informazioni fornite dal produttore al Registro nazionale in fase di iscrizione e in fase di comunicazione annuale; b) le spedizioni, in particolare le esportazioni di RAEE al di fuori dell'Unione europea, conformemente al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007; c) le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come previsto dalla direttiva 2008/98/CE e dall'Allegato VII alla stessa direttiva.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-14;49#art-37