Art. 35 · Comitato di vigilanza e di controllo
Titolo V

Art. 35

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Comitato di vigilanza e di controllo

In vigore dal 12 apr 2014
1. Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti, già istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e ridefinito dall' del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, svolge i seguenti compiti: a) predispone ed aggiorna il Registro nazionale di cui all', sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso , comma 8; b) raccoglie, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro nazionale ai sensi dell', comma 6; c) calcola, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori; d) programma e dispone, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b); e) vigila affinché le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il simbolo di cui all'Allegato IX ed affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il Registro sulla conformità alle disposizioni di cui all'; f) assicura il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto legislativo; g) funge da punto di riferimento per la rappresentazione di diverse problematiche da parte degli interessati, e del Centro di coordinamento ed in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello europeo, si esprime circa l'applicabilità o meno del presente decreto legislativo a tipologie di AEE non elencate agli Allegati II e IV; h) favorisce l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione del presente decreto legislativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti; i) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni in suo possesso che siano necessarie ai fini della predisposizione delle relazioni di cui all', comma 2. 2. Con apposita delibera, il Comitato definisce i criteri di determinazione delle quote di mercato di cui alla lettera c) del comma 1, anche in considerazione, ove possibile, del diverso impatto ambientale delle singole tipologie di AEE. A tal fine, il Comitato valuta l'analisi del ciclo di vita dei beni che può essere facoltativamente presentata da ciascun produttore con riferimento alle proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le quote sono comunicate ai produttori di AEE mediante il sito www.registroraee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ai fini della definizione delle quote di mercato, il Comitato di vigilanza si avvale del Centro di coordinamento. 3. Per le finalità di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell'ISPRA e, in particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d), il Comitato può avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza. 4. L'attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati con regolamento interno adottato dal medesimo Comitato, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. La Segreteria del Comitato è assicurata dall'ISPRA.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-14;49#art-35