Titolo IV
Art. 31
32 / 43Monitoraggio e comunicazioni
In vigore dal 27 set 2020
1. L'ISPRA assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi indicati all'Allegato V e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione contenente informazioni, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di AEE immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate, nonché sui RAEE raccolti separatamente esportati, per peso.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia, ogni anno, alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE contenente le informazioni di cui al comma 1. I dati sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità e comunicati, per via elettronica, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione inizia il 1° gennaio 2021 e include i dati relativi all'anno 2020. Tali dati sono calcolati e comunicati alla Commissione europea secondo le modalità e i formati definiti dalla decisione di esecuzione 2019/2193 della Commissione, del 17 dicembre 2019.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-14;49#art-31