Titolo IV
Art. 26
27 / 43Informazione agli utilizzatori
In vigore dal 12 apr 2014
1. Il produttore di AEE fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti:
a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata;
b) i sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità e le modalità di consegna al distributore del RAEE equivalente all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell', comma 1, o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni ai sensi dell', comma 3;
c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ad una scorretta gestione delle stesse;
d) il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE;
e) il significato del simbolo riportato all'Allegato IX.
2. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'AEE, non è prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal distributore al dettaglio presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo, ai sensi dell', comma 1.
3. Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa gli utilizzatori finali su:
a) le misure adottate dalla Pubblica Amministrazione affinché gli utenti finali contribuiscano alla raccolta dei RAEE e ad agevolare il processo di trattamento degli stessi;
b) il ruolo dell'utilizzatore finale nella preparazione per il riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-14;49#art-26