Capo III
Art. 22
22 / 43Obblighi inerenti la vendita a distanza
In vigore dal 12 apr 2014
1. Il produttore che fornisce AEE sul territorio nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel caso in cui non abbia sede nel territorio italiano, effettua l'iscrizione al Registro nazionale di cui all' personalmente o tramite un rappresentante autorizzato ai sensi dell' del presente decreto legislativo. In tal caso il rappresentante autorizzato è responsabile anche dell'organizzazione del ritiro dei RAEE equivalenti, in ragione dell'uno contro uno, su tutto il territorio nazionale.
2. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, al fine di adempiere all'obbligo di ritiro gratuito dell'apparecchiatura di tipo equivalente ai sensi dell', comma 1, indicano in modo chiaro:
a) i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso i quali l'utilizzatore finale può conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente, senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza, oppure;
b) le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza.
3. Tale indicazione costituisce elemento essenziale del contratto di vendita, a pena di nullità dello stesso e la sua assenza dà diritto alla richiesta dell'integrale restituzione della somma pagata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-14;49#art-22