Capo III
Art. 21
21 / 43Spedizione di RAEE
In vigore dal 12 apr 2014
1. L'operazione di trattamento può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati all'Allegato III o III A al regolamento (CE) n. 1013/2006 verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.
2. I RAEE esportati sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all' solo se l'esportatore, conformemente al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007 può dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente decreto.
3. Le spedizioni all'estero di AEE usate sono effettuate in conformità ai requisiti minimi di cui all'Allegato VI. Le spese per le analisi e per le ispezioni relative alle spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE, comprese le spese di deposito, sono poste a carico dei soggetti responsabili della spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-14;49#art-21