Capo III
Art. 20
20 / 43Autorizzazioni
In vigore dal 2 feb 2016
1. Gli impianti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE devono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208 o dell'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'autorizzazione garantisce l'utilizzo delle migliori tecniche di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio disponibili e stabilisce le condizioni necessarie per garantire osservanza dei requisiti previsti all' per il trattamento adeguato e per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero di cui all'Allegato V.
2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono disciplinate le operazioni di recupero dei RAEE non pericolosi, sottoposte alle procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 di detto decreto legislativo.
3. La visita preventiva di cui al primo comma dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve verificare anche la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche stabilite dagli Allegati VII e VIII ed alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Per gli impianti autorizzati secondo procedura ordinaria, l'ispezione da parte degli organi competenti è effettuata, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta all'anno. Per gli impianti autorizzati mediante le procedure di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le Province competenti trasmettono, secondo modalità dalle stesse definite e, comunque, almeno una volta l'anno, i risultati delle ispezioni svolte ai sensi del presente articolo all'ISPRA, che li elabora e li trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la successiva comunicazione alla Commissione europea.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-14;49#art-20