Capo II
Art. 17
17 / 43Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti
In vigore dal 12 apr 2014
1. La raccolta differenziata e il trasporto dei RAEE devono essere effettuati in modo da non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio e in modo da garantire l'integrità dei RAEE al fine di consentire che il confinamento delle sostanze pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali.
2. I RAEE raccolti separatamente secondo le modalità di cui agli sono avviati agli impianti di trattamento adeguato o alle operazioni di preparazione per il riutilizzo semprechè tale riutilizzo non costituisca un'elusione degli obblighi stabiliti di cui all', comma 2.
3. È vietato lo smaltimento dei RAEE raccolti che non sono ancora stati sottoposti al trattamento adeguato, anche ai sensi e agli effetti dell', comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-14;49#art-17