Capo II
Art. 16
16 / 43Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori
In vigore dal 12 apr 2014
1. I RAEE provenienti dai nuclei domestici e conferiti presso i luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori sono trasportati dai distributori:
a) ai centri di raccolta di cui all', comma 1, lettera a), nelle modalità indicate dal regolamento 25 settembre 2007, n. 185;
b) agli impianti di trattamento adeguato o presso i centri di raccolta di cui all', comma 1, lettera b), nel rispetto delle formalità e degli adempimenti previsti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta e le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento, ciascuna tramite un unico delegato, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e il Centro di coordinamento, sentito il Comitato di indirizzo, definiscono con accordo di programma le modalità di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai distributori ai sensi dell', commi 1 e 3, e i rispettivi oneri, con particolare riferimento a:
a) i premi di efficienza, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai distributori al verificarsi di condizioni di buona operatività del raggruppamento, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi;
b) le modalità di supporto ai distributori, da parte del Centro di coordinamento, ai fini dello svolgimento delle procedure amministrative di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. L'accordo ha validità triennale, è stipulato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio. Si applica il comma 5 dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-14;49#art-16