Art. 15 · Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta
Capo II

Art. 15

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Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta

In vigore dal 12 apr 2014
1. I produttori assicurano il ritiro su tutto il territorio nazionale dei RAEE depositati nei centri di raccolta di cui all', comma 1, lettera a), sulla base delle modalità definite: a) da apposite convenzioni stipulate ai sensi dell', comma 2, lettera b), nel caso dei sistemi individuali; b) dal Centro di Coordinamento, nel caso dei sistemi collettivi. 2. Le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, ciascuna tramite un unico delegato, l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e il Centro di coordinamento stipulano un Accordo di programma, con validità triennale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Tale accordo è rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio. 3. L'accordo di cui al comma 2 disciplina le modalità e i tempi di ritiro dei RAEE dai centri di raccolta, l'organizzazione della raccolta in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale e gli oneri per lo svolgimento delle relative attività, con particolare riferimento a: a) condizioni generali di ritiro da parte sistemi collettivi dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali; b) modalità necessarie affinché il ritiro sia effettuato in modo razionale ed omogeneo su tutto il territorio nazionale; c) modalità di gestione dei rifiuti di cui al comma 4 dell', conferiti ai centri di raccolta, attraverso l'individuazione di impianti idonei, con oneri a carico dei produttori; d) premi di efficienza, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi; e) l'adeguamento e l'implementazione dei centri di raccolta comunali. 4. Tali convenzioni non danno origine ad alcun diritto di esclusiva in favore dei produttori. 5. In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 2 nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, provvede direttamente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Nelle more della stipula del primo accordo restano validi tra le parti gli accordi di programma già stipulati.
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