Art. 6 · Disposizioni finali

Art. 6

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Disposizioni finali

In vigore dal 2 apr 2014
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Dalla data di entrata in vigore, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto. 3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 marzo 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Mogherini, Ministro degli affari esteri Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando
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